CONSIDERANDO che grandi quantità di carte di credito cartacee sono state create ed emesse nelle colonie o nelle piantagioni di sua Maestà in America, in virtù di atti, ordini, risoluzioni o voti di assemblea, rendendo e dichiarando tali fatture di credito a corso legale in pagamento di denaro: e considerando che tali titoli di credito si sono notevolmente deprezzati nel loro valore, per mezzo dei quali i debiti sono stati scaricati con un valore molto inferiore a quello per cui è stato contratto, con grande scoraggiamento e pregiudizio del commercio e del commercio dei sudditi di sua Maestà, causando confusione nei rapporti, e diminuendo il credito in dette colonie o piantagioni: per rimedio di che, possa piacere alla vostra Maestà più eccellente, che possa essere emanata; e che sia emanato dal Re più eccellente maestà, e con il parere e il consenso dei lords spirituali e temporali e i comuni, riuniti nell’attuale parlamento, e con l’autorità dello stesso, Che dopo il primo giorno di settembre, mille sette cento e sessanta quattro, nessun atto, l’ordine, la risoluzione, o il voto dell’assemblea, in ogni sua Maestà colonie o piantagioni in America, deve essere effettuata, per la creazione o il rilascio di fatture cartacee o i titoli di credito di qualsiasi tipo o a denominazione di sorta, dichiarando tali fatture cartacee, o titoli di credito, di avere corso legale in pagamento di qualsiasi affare, contratto, debito, debito o richiesta di qualsiasi tipo; e ogni clausola o disposizione che in seguito sarà inserita in qualsiasi atto, ordine, risoluzione o voto dell’assemblea, in contrasto con questo atto, sarà nulla e nulla.
II. E mentre la grande quantità di carta bollette, o titoli di credito, che sono ora effettivamente in circolazione, e valuta in diverse colonie o piantagioni è l’America, emessa in virtù di atti di montaggio dichiarazione di tali disegni di un legale, è altamente opportuno che il condizioni e termini su cui tali fatture sono state emesse, non deve essere variato e / o prolungati, in modo da continuare il corso legale della stessa oltre i termini rispettivamente fissati da tali atti per chiamata e lo scarico di tali fatture; essere pertanto emanata dall’autorità predetta, Che ogni atto, l’ordine, la risoluzione, o il voto dell’assemblea, in una qualsiasi di dette colonie o piantagioni, che deve essere fatto per prolungare il corso legale di qualsiasi carta di fatture o titoli di credito, che sono ora sussistente e corrente in una qualsiasi di dette colonie o piantagioni in America, oltre i tempi fissati per la convocazione in, affondare, e lo scarico di tali fatture cartacee, o titoli di credito, devono essere nulli.
III. E sia inoltre emanate dall’autorità predetta, Che se il governatore o comandante in capo per il momento, in tutto o in una qualsiasi di dette colonie o piantagioni di si, e dopo il primo giorno di settembre mille sette cento e sessanta quattro, dare il suo assenso a qualsiasi azione o l’ordine dell’assemblea contrarie al vero intento e il significato di questo gesto, ogni governatore o comandante in capo deve, per ogni reato, perde il e pagare la somma o di mille libbre, e deve essere immediatamente rimosso dal suo governo, e per sempre incapace di qualsiasi pubblico ufficio o luogo di fiducia.
IV. Sempre a condizione Che nulla nella presente legge si estendono per modificare o abrogare una legge votata in una ventina di quarto anno del regno di sua maestà Re Giorgio, la Seconda, intitolata, Un atto regolamentare e contenere fatture cartacee di credito di sua Maestà colonie o piantagioni di Rhode Island e le piantagioni di Providence, nel Connecticut, il Massachuset s Bay, New Hampshire, in America, e per evitare che la stessa, essendo legale offerte in denaro.
V. A condizione, inoltre, che nulla di quanto qui contenuto si estenderà, o essere interpretato per estendere, per rendere una qualsiasi delle fatture ora esistenti in una qualsiasi delle suddette colonie un corso legale.